devo registrarmi separatamente in ogni paese se ho più sedi
Sì, la registrazione vale per ogni Stato membro, non per azienda
Sì: con stabilimenti in più paesi dell'UE l'obbligo di registrazione si applica in ognuno di questi paesi separatamente. Il PPWR disciplina gli obblighi come regolamento a livello UE, ma l'attuazione — il registro dove arriva la notifica — è una questione nazionale. Questo significa che uno stabilimento nei Paesi Bassi presenta una notifica nel registro olandese, uno stabilimento in Germania nel registro tedesco, e così via. Non esiste uno sportello centrale dell'UE dove una registrazione unica vale per tutti i paesi contemporaneamente.
Questo non riguarda solo gli stabilimenti, ma anche la fornitura senza stabilimento: chi vende da un paese a clienti in altri paesi dell'UE, riceve lì nella maggior parte dei casi anche un ruolo come produttore, anche senza ufficio o magazzino sul posto. Per i Paesi Bassi vale una soglia di 50.000 kg di materiale di imballaggio all'anno al di sotto della quale l'obbligo di registrazione presso Verpact viene meno — più informazioni su questa soglia olandese è descritto separatamente. La Germania non conosce questa soglia: chi fornisce lì tramite vendita a distanza, anche se è un solo pacco, è produttore e deve registrarsi nel registro LUCID tedesco. Come funziona la registrazione LUCID dai Paesi Bassi è elaborato separatamente. La soglia olandese non è inoltre un'esenzione permanente ma una disposizione che dovrebbe scadere a partire da agosto 2027, dopodiché la registrazione diventa necessaria anche al di sotto di quella soglia.
Cosa stabiliscono gli articoli 44 e 45 del regolamento
L'articolo 44 del Regolamento (UE) 2025/40 fissa l'obbligo di registrazione per ogni Stato membro: chi immette sul mercato prodotti imballati si registra nel registro di ogni Stato membro dove ciò avviene. L'articolo 45 disciplina la situazione della vendita a distanza, dove la fornitura da un altro paese è già sufficiente per essere considerato produttore nel paese del cliente, e descrive inoltre la possibilità di designare un rappresentante autorizzato che gestisca la registrazione in quel paese. Per chi vende tramite più piattaforme o partner di fulfillment, è rilevante anche chi nella catena è precisamente considerato produttore; questo riguarda questioni affrontate nella sezione sui partner di fulfillment separatamente dalla questione dello stabilimento.
Su cosa si basa
- Articolo 44 Verordine (EU) 2025/40 — registrazione per Stato membro
- Articolo 45 Verordine (EU) 2025/40 — vendita a distanza
- Articolo 45 Regolamento (UE) 2025/40 — il rappresentante designato nella vendita a distanza
Il regolamento stesso si trova su EUR-Lex. Facciamo riferimento per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Quello che deve fare concretamente
L'attuazione di ogni obbligo, con i termini associati e i modelli per documentarlo, si trova nell'abbonamento.
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